Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 166 - Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicata.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 159."

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