Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 164 Numero dei lavori

I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo."

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