Articolo abrogato dal D. Leg.vo 28/07/1989, n. 273, così recitava:

"Art. 102 Supplenza del pretore in caso di urgenza

In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore della Repubblica, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice-pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.

Nei casi d'urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall'aggiunto giudiziario o dal vice-pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore della Repubblica."

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