Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 208 - (art. 213 T.U. 1926) - È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È parimente proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino