Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 198 - (art. 203 T.U. 1926) - È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 5000.”

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