Così la Risoluzione 05/10/2001, n. 151/E. Detta Risoluzione precisa, peraltro, che l’imposta di bollo è dovuta, sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest’ultima venga rilasciata in forma autenticata, cioè con dichiarazione di conformità all’originale. In parziale difformità con quanto sopra, la Risoluzione 08/04/2013, n. 24/E, precisa peraltro che - in applicazione dei principi di base più volte ribaditi - se a seguito dell’effettuazione di detta visita l’amministrazione proceda all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza presentata dal cittadino che il relativo atto rilasciato devono invece essere assoggettati all’imposta di bollo all’origine.

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