In precedenza, quando l’agibilità si conseguiva, di regola, tramite silenzio-assenso sulla relativa domanda (art. 25, D.P.R. 380/2001), il compratore doveva:

- o provare di avere fatto richiesta del certificato con la dichiarazione che, nel frattempo, non è intervenuto alcun atto di diniego né di impedimento al rilascio del certificato stesso;

- o consegnare il certificato di agibilità - già abitabilità - (C. Cass. civ. 15/02/2008, n. 3851; C. Cass. civ. 26/04/2007, n. 9976; C. Cass. civ. 18/09/2003, n. 13767; C. Cass. civ. 22/09/2000, n. 12556).

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