Il bonifico postale è assimilato al bonifico bancario e quindi è valido (Circolare 10/06/2004, n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido anche il bonifico online (Risoluzione 07/08/2008, n. 353/E).

Inoltre, sono validi, ai fini della detrazione anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che l’istituto, qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (Risoluzione 20/01/2017, n. 9/E).

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