Con la Risoluzione 25/06/2020, n. 34/E, l’Agenzia delle entrate ha superato quanto precedentemente espresso nella Risoluzione 15/07/2008, n. 303/E nonché nella Risoluzione 01/08/2008, n. 340/E con le quali aveva circoscritto l’applicabilità dell’Ecobonus ai soli beni strumentali, cioè gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, come ad esempio uffici, capannoni, ecc.

Secondo tale precedente indirizzo dell’Agenzia non avrebbero potuto usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”, ossia gli immobili posseduti da società - perché costruiti oppure acquistati con o senza successiva ristrutturazione - e non direttamente utilizzati ma destinati ad essere venduti o locati a terzi previa ristrutturazione.

Tale tesi molto restrittiva era stata ripetutamente bocciata dalla giurisprudenza - sulla base di rilievi fondati, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limitasse in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa - costringendo di fatto l’Agenzia delle entrate ad adeguarsi.

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