Articolo sostituito dal D. Leg.vo 04/08/1999, n. 345.

Il comma 622 dell'art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 dispone:

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.”

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