Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19. Opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello - Entro trenta giorni dall’inserzione dell’avviso del deposito della relazione della Commissione di cui all’art. 16 nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità possono proporre opposizione alla stima dell’Ufficio tecnico erariale davanti alla Corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’espropriante.

L’opposizione può essere proposta anche dall’espropriante.”

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