Articolo abrogato dall'art. 147, comma 1, del D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112, così recitava:

"Art. 18. - Competenze dello Stato

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616."

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