Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L. 08/11/1991, n. 360, così recitava:

"Art. 13.

Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2), della L. 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo."

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