Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

2 - Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a 60 giorni.

3 - Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

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