Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l’entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

[Comma già abrogato dall'art. 33 della L. 41/1986] 2 - Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

3 - L'importo per il quale, ai fini dell'art. 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, Rla revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

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