Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Su domanda dell'impresa, e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti, Istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

2 - Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

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