Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della L. 109/1994. Peraltro la Sentenza Corte costituzionale 152/1996 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo. Segue il testo dell’articolo abrogato.

L'articolo 47 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962 n. 1063 è sostituito dal seguente: "Deroga alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata".

Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche".”

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