Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Le Amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

2 - L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

3 - L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

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