Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
1 - Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a lire 45.000.000
2) fino a lire 75.000.000
3) fino a lire 150.000.000
4) fino a lire 300.000.000
5) fino a lire 750.000.000
6) fino a lire 1.500.000.000
7) fino a lire 3.000.000.000
8) fino a lire 6.000.000.000
9) fino a lire 9.000.000.000
10) oltre lire 9.000.000.000"
2 - Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'Albo Nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli Enti Pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. É facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato".
3 - Le iscrizioni nell'Albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche, in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.
4 - Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modifica dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 1.500 milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale".
5 - I certificati di iscrizione nell'Albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.
6 - Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermo restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere salvo che per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
24/04/2024
- Con lo stop alla cessione, i crediti passeranno da “pagabili” a “non pagabili” da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: superbonus e difformità edilizie sanate da Italia Oggi
- Titolari effettivi, pressing su decreto da Italia Oggi
- Conciliazioni esenti pure dalle imposte ipocatastali da Italia Oggi
- Pnrr, al Sud il 43% dei fondi da Italia Oggi
- Stretta sul demanio da Italia Oggi