Comma abrogato dall'art. 16-quater, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221).

Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 3, del D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221) la disposizione acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012.

Il comma così recitava:

“1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”

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