Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 12.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino