Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.L. 29/04/1944, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413) e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490, così recitava:

"7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso."

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