Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 26. - (Opere interne)

1. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma "della costruzione, dei prospetti" né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. "Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

2. Nei casi di cui al comma precedente contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2.bis) Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli spazi di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.”

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