Ai sensi dell’articolo 137, commi 1 e 2 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) le disposizioni del presente articolo, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.

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