Articolo abrogato dall’art. 2268, comma 1, del D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66, così recitava:

"Art. 33. - (Alloggi di servizio) - 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi."

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