Articolo abrogato dal D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134). L’articolo 23 così recitava: “Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla L. 21 maggio 1981, n. 240). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della L. 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.”

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