Articolo abrogato dal D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134). L’articolo 8 così recitava: “Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico, del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti in regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.”

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