Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7. - Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”

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