Articolo sostituito dal R.D. 15/06/1893, n. 294 e dal D. Leg.vo 06/03/1948, n. 341 e poi abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554 a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 362 così recitava:

“Articolo 362

La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi.

La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante.”

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