Articolo abrogato dal D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, con decorrenza dal 01/07/2006.

L’articolo 326 così recitava:

“Articolo 326

I contratti si fanno sempre per la esecuzione d i un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.”

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