Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 222 così recitava:

“Articolo 222

Nei cavalcavia l'altezza della luce sarà regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno correggiabili o soltanto praticabili a pedoni.

Nei sotterranei, l'altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.”

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