Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 133 così recitava:

“Articolo 133

Le nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal Ministero dei lavori pubblici nello interesse ed a tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Le concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dall'estrazione, ed occorrendo, le condizioni della condotta e dell'uso delle acque, o le norme della costruzione e dell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.”

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