Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 132 così recitava:

“Articolo 132

Nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste molini od altri opifizi se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.”

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