Ai sensi dell’art. 46 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) a decorrere dal 17/03/2020 l’avvio delle procedure di cui al presente articolo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ai sensi dell’art. 12, comma 9 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176), fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui al presente articolo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Si veda anche l’articolo 1, comma 311 della L. 30/12/2020, n. 178.

Ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69), fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui al presente articolo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Si veda l'art. 8, comma 10, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69).

Si vedano gli articoli 40 e 40-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106).

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