Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.L. 20/05/1993, n. 148 (L. 19/07/1993, n. 236) la disposizione di cui al presente comma, ultimo periodo, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della presente legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.L. 20/05/1993, n. 148 (L. 19/07/1993, n. 236) la disposizione ha effetto dall'11 maggio 1993.

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