Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 23/05/2011, n.79, così recitava:

“1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ind.comm.art. sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le prov.autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10% della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del reg.(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21/06/1999".

2. Il fondo di cui all'articolo 6 della L. 517/75, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascun degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del D.L. 697/82, conv. con mod. dalla L. 887/82, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del M.ind.comm.art. possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25/11/1987,G.u. n. 3 del 5/01/1988, in attuazione dell'art. 26 L. 219/81, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal M.ind.comm.art. ai sensi del c.2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei c.1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'art.49, c.1, lett.a), della L. 88/89, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali;".

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. All'art.7, c.1, lett.a), del D.L. 97/95, conv. con mod. dalla L. 203/95, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art.1 decreto sanità 5/07/1975, - G.U. n. 190 del 18/07/1975;".”

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