Comma abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006, n. 152. Il comma 442 dell’articolo 1 così recitava: “442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.”

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