Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11) è prorogata la disposizione di cui al presente comma, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

Il comma 100 dell’articolo 1 così recitava:

“100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.”

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