Comma abrogato dalla L. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 01/01/2018.

Il comma 8 dell’articolo 2 così recita:

“8. Per gli anni dal 2008 al 2015 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.”

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