Comma abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 320 dell’articolo 1 così recitava: “320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».”

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