Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11) è prorogata la disposizione di cui al presente comma, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

Il comma 101 dell’articolo 1 così recitava:

“101. L’applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

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