Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3. - (Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa) - 1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009 la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994».”

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