Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, così recitava:

"Art. 3. — Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovraintendenza ai monumenti.

Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovraintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi."

L'art. 5-bis del D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185) ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 al 30 giugno 2003.

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