Commi da 1 a 6 abrogati. Questo l’ultimo testo vigente:

1. L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

2. Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;

società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

3. I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.

4. L'Istituto potrà concedere mutui anche con la acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fideiussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

5. Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.”.

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