Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 275, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 il riferimento alla presente disposizione abrogato, si intende effettuato al corrispondente articolo del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il comma 5 dell’articolo 6 così recitava:

“5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.”

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