Comma abrogato dall'art. 274, comma 1, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 275, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 il riferimento alla presente disposizione abrogato, si intende effettuato al corrispondente articolo del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il comma 8 dell’articolo 17 così recitava:

“8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.".”

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