Articolo aggiunto dall'art. 16, della L. 06/08/1967, n. 765 e, successivamente, abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Termine inizialmente stabilito al 1° gennaio 2002 e, successivamente, prorogato dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463), al 30 giugno 2002; dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185) al 30 giugno 2003.

L’articolo così recitava:

“Art. 41-quater

1. I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

2. L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.”

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