Comma soppresso dal D.Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 33 così recitava: “33. La società di cui al comma 27, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.”

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