Comma abrogato dall’art. 42-quinquies, comma 4, del D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142) a decorrere dal 22/09/2022, così recitava:

“1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;

b) a rendicontare su base semestrale in relazione all’attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.”

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