Articoli abrogati dalla L. 22/10/1971, n. 865, così recitavano:

“Art. 13.

Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata.


Art. 14.

Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.


Art. 15.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.


Art. 16.

I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'art. 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito.


Art. 17.

I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove l'espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'art. 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggi del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell'art. 10.


Art. 18.

L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'art. 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'articolo 20, primo e secondo comma.”

Dalla redazione

L’ausilio del BIM alle frontiere "mobili" dell'ingegneria economica e del Project Construction Management. Parte quarta: Processi nel settore Architecture, Engineering and Construction (AEC)

La realtà virtuale unitamente all'intelligenza artificiale ed alle innovative tecnologie di rilievo costituiscono l’ossatura dei nuovi processi di rappresentazione degli elementi territoriali, sia naturali che antropici, nelle loro tre dimensioni, lasciando pochissimo spazio, anzi sostituendo l'ormai obsoleto metodo a due dimensioni (2D).
A cura di:
  • Francesco Guzzo
  • Giuseppe Funaro
  • Massimo Micieli
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino